1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:
a) tutelare e valorizzare le attività musicali, promuoverne lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;
b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;
c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;
d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e al canto.