Art. 2.
(Interventi pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

          a) tutelare e valorizzare le attività musicali, promuoverne lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

          b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

          d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e al canto.